L’assegno unico e universale, istituito a decorrere dal 1° marzo 2022, è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (a determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.

L’assegno è definito unico poiché sostituisce e racchiude in sé le seguenti prestazioni assistenziali:

  • Assegni per il nucleo familiare
  • Detrazioni per figli a carico
  • Premio alla nascita
  • Bonus bebè
  • Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori

È universale e spetta a tutte le famiglie con figli a carico residenti in Italia in cui ricorrano le seguenti condizioni:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

La domanda per l'assegno unico è annuale (da marzo a febbraio dell’anno successivo) e, qualora venga presentata entro il 30 giugno 2022, si ottengono anche tutti gli arretrati che decorrono da marzo 2022 (entrata in vigore), altrimenti, per domande effettuate a partire da luglio 2022, l’assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione con conseguente perdita degli arretrati.
Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.

L’importo dell’assegno unico varia a seconda della condizione economica del nucleo familiare, determinata in base all’ISEE (il range di riferimento per ogni figlio minore è tra i 50 € e i 175 €).
È possibile inoltrare la domanda anche in assenza dell’ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40 mila ma, in tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’assegno previsti dalla normativa.

L’assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.